Contributo “Morosità incolpevole”

Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.1240 del 22/11/2021 – “L.R. 2 gennaio 2019, n.2 “Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)”. Contributo a sostegno della locazione. Fondo regionale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. Modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità”.

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Cos'è

E’ un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento. Il contributo concorre a determinare le condizioni per il mantenimento e la prosecuzione della locazione. La finalità ultima del Fondo sfratti è quella di consentire ai comuni un intervento tempestivo in tutte le situazioni critiche:  per evitare l’esecuzione del provvedimento di rilascio, con la rinuncia definitiva da parte del proprietario alla procedura di sfratto, anche attraverso l’eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione riferito al medesimo alloggio;  per il passaggio da casa a casa in caso di indisponibilità alla rinuncia alla procedura, nel qual caso il contributo può essere utilizzato anche come fondo di garanzia per il contratto relativo al nuovo alloggio ubicato nel territorio regionale, la cui tipologia non può essere di natura transitoria;  per sanare e fronteggiare situazioni di morosità dovuti all'emergenza COVID-19

A chi si rivolge

Possono inoltrare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. residenza nel Comune di Massa Marittima;
  2. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art.40, comma 6, D.Lgs. 25/07/1998 n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
  3. titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Per i soggetti di cui al punto 4) la residenza anagrafica da almeno un anno è calcolata alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  4. soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, dichiarino di aver subito, in ragione e nel periodo dell’emergenza Covid-19, una perdita di reddito ai fini IRPEF superiore al 25%;
  5. pendenza di un procedimento d'intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non vi sia stata ancora esecuzione;
  6. possesso di Attestazione ISEE, in corso di validità e redatta sai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n.159, dalla quale risulti un valore ISE non superiore ad euro 35.000,00 ed un valore ISEE, riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità incolpevole, non superiore a euro 16.500,00 (Valore limite di accesso all’ERP);
  7. non titolarità per una quota superiore al 33% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
  8. possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a 15.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
  9. perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 25% da certificare attraverso l’Attestazione ISEE corrente o mediante il confronto tra l’imponibile complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare derivante dalle ultime due dichiarazioni fiscali per le situazioni legate alla pandemia e per tutte le altre casistiche con documentato possesso di una delle seguenti condizioni soggettive:
  1.  almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento verificatosi non oltre 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta, quale:
  • licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancata retribuzione);
  • accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
  • collocazione di stato di mobilità;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
  • cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio CCIAA, aperte da almeno 12 mesi o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;
  1. malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
  2. modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione;
  3. nucleo familiare in particolare situazione di fragilità (famiglia monoparentale, pensionati, presenza di portatori di handicap) con diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale e comunque in misura superiore a quanto indicato al punto 9). Tale peggioramento deve essere ascritto in particolare a fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, per i quali l'erosione del potere di acquisto comporta un'effettiva difficoltà di sostentamento.

Detta situazione deve essere certificata con relazione dei Servizi Sociali Territoriali.

Condizione essenziale per la presentazione della domanda è che vi sia una stretta connessione temporale tra la causa che ha determinato la morosità e l’inizio della morosità stessa.

Cosa si ottiene

Il contributo potrà essere richiesto dai soggetti in possesso dei requisiti presentando la relativa domanda sui moduli appositamente predisposti ed allegando la documentazione richiesta oltre alla copia del documento di identità del sottoscrittore.

La domanda potrà essere presentata all’’Ufficio Protocollo del Comune oppure spedita, all’indirizzo del Comune (Piazza Garibaldi, 10 – 58024 – Massa Marittima GR), con raccomandata A/R o in alternativa inviata tramite PEC Posta Elettronica Certificata nominativa all’indirizzo comune.massamarittima@postacert.toscana.it 

Come si ottiene

Potrà essere riconosciuto un contributo per nucleo familiare pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dell'ammontare delle spese e interessi legali reclamati, ma che non potrà superare il tetto massimo di euro 8.000,00.

In caso di costituzione di fondo di garanzia finalizzato alla stipula di un contratto di locazione per un alloggio diverso da quello oggetto di procedura esecutiva di sfratto, il contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto di affitto fino ad un tetto massimo di euro 2.000,00.

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande, stabilendo l'importo da erogare sulla base della morosità risultante dallo sfratto o dell'importo mensile della locazione del nuovo contratto di affitto, fino ad esaurimento delle risorse finanziare disponibili. In caso di esito positivo, il Comune comunicherà l’esito dell’istruttoria alla Edilizia Provinciale Grossetana SpA, soggetto Gestore ex L.R.T. n.77/1998, per la liquidazione del contributo.

Il contributo in argomento non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. In particolare i contributi di cui alla presente misura non sono cumulabili con la quota B del c.d. Assegno di Inclusione di cui al D.L. n.48/2023, convertito in Legge n.85/2023. Pertanto il Comune provvederà a comunicare all’INPS la lista dei beneficiari per la compensazione sull’AdI della quota destinata all'affitto.

Costi

Nessun costo.

Tempi e vincoli

Il termine di presentazione delle domande è fissato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del  31 dicembre 2024. Le domande pervenute dopo tale termine saranno escluse dall'erogazione del beneficio.

Documenti

  PDF401,4K Avviso Pubblico 2024
  PDF205,7K Dichiarazione Sfratto 2024
  PDF205,2K Dichiarazione Nuovo Locatore 2024
  PDF424,7K Morosità Incolpevole - Domanda 2024