Cos'è
L'Imposta Municipale Unica (IMU) si applica al possesso di fabbricati. È un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.
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L'imposta municipale unica è una tassa di natura patrimoniale il cui presupposto è la proprietà o il possesso di un bene.
L'Imposta Municipale Unica (IMU) si applica al possesso di fabbricati. È un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.
Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e ai fini dell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il versamento dell’IMU si effettua in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ogni anno. Il versamento avviene in autoliquidazione da parte del contribuente per quanto di spettanza per ciascun semestre, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal competente organo comunale. In caso di pagamento in unica soluzione, la scadenza è il 16 Giugno.
E' possibile trovare nella sezione "Documenti" sottostante tutta la modulistica relativa all'imposta municipale unica da inviare compilata e firmata all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio competente.
Clicca qui per calcolare la tua IMU (L'aliquota da applicare è il 10,6 per mille per ogni fattispecie, compresi i terreni edificabili, ad eccezione degli immobili strumentali all'attività agricola ai quali si applica il 1 per mille.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
ALIQUOTE - schema approvato 2024
1) REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: 1,06%
2) Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: 0,6%
6) Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%
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Per i soli contribuenti che vivono all'estero: IBAN per bonifico bancario IT19D0103072290000000646477 - BIC PASCITMMMSS "TESORERIA COMUNALE " PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI MASSA MARITTIMA.