Imposta di soggiorno

L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva.

Immagine di Imposta di soggiorno

Cos'è

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’articolo 4, ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'Imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

A chi si rivolge

Il soggetto passivo d’imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive situate nel Comune di Massa Marittima.

Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto responsabile del pagamento provvede alla riscossione dell’imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Massa Marittima.

Cosa si ottiene

Il Comune di Massa Marittima, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.06.2012 instituiva l’imposta di soggiorno sul territorio ad approvava il regolamento, successivamente modificato con: delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2013 delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 20.11.2017 delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16.04.2021
L’imposta trova applicazione nel periodo 1 aprile – 31 ottobre di ogni anno.
L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Massa Marittima, fino ad un massimo di 7 pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il raggiungimento della quota dei 7 giorni è da considerarsi cumulativo e quindi concorrono al raggiungimento di detta soglia, i soggiorni avvenuti in periodi successivi dell'anno, anche non consecutivi.
Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all’apertogestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• alberghi diffusi;
 • alberghi;
• aree di sosta;
• campeggi;
• camping-village;
• case per ferie;
• condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d’albergo a più ampi appartamenti che si possono acquistare come case vacanza)
• ostelli per la gioventù; • parchi di vacanza;
• residenze turistico-alberghiere;
• rifugi escursionistici;
• villaggi turistici;
• agriturismi
•le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d’epoca, i residence);
 • gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per “locazioni brevi”, ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96 e all’art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016

Chi concede in locazione alloggi, come sopra indicati, ha l'obbligo:
• di registrarsi sul nuovo portale regionale dedicato, specificando la Provincia ed il proprio Comune di pertinenza. Sul sito web della Regione è presente una pagina dedicata: http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche . (La legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" prevede l'obbligo di comunicazioni statistiche da parte dei soggetti che effettuano o che vogliono effettuare locazione turistiche. E' possibile provvedere alla registrazione ed alle successive comunicazioni per via telematica, attraverso uno specifico portale messo a disposizione dalla Regione.)
•    di richiedere al SUAP il rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma on-line gratuita messa a disposizione dall'Amministrazione comunale e dedicata all'invio delle comunicazioni trimestrali della movimentazione (arrivi/partenze) e gestione dell'imposta di soggiorno (registrazione pagamenti/modello 21) denominata STAYTOUR.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DAL 2022

I gestori delle strutture ricettive devono trasmettere online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la Dichiarazione Annuale cumulativa e riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell’anno precedente.  Il decreto ministeriale recante il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze e ai versamenti dell'imposta di soggiorno e le istruzioni e le specifiche tecniche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022.

Entro il 30 giugno 2022 deve essere trasmessa la dichiarazione relativa alle annualità 2020 e 2021.

L'adempimento trova fonte nella scelta del legislatore di qualificare come responsabili del pagamento i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi ai sensi del Dl 50/2017. Il legislatore ha posto in capo a questi soggetti un obbligo dichiarativo comprensivo di sanzione pecuniaria in caso di omissione o infedeltà.

La dichiarazione e le relative istruzioni si trovano al seguente link dell’agenzia dell’entrate: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/

Come si ottiene

Misura dell’imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, oppure in riferimento alla fascia di prezzo, rilevata tramite il prezzo medio applicato dalla struttura ricettiva.

Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Massa Marittima;

b) minori entro il quattordicesimo anno di età;

c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti.

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell’evento provvederà a definire l’elenco degli operatori e dei soggetti interessati;

e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;

f) dipendenti della struttura turistico ricettiva che vi alloggiano per lavoro;

g) i familiari o coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale;

h) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso il Comune di Massa Marittima; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata del datore di lavoro e del lavoratore.

i) portatore di handicap non autosufficiente e beneficiario dell’indennità di accompagnamento compreso un accompagnatore.

Le esenzioni di cui alle lettere d) e) g) h) i) dovranno essere dichiarate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, con gli appositi moduli redatti dal Responsabile dell’Ufficio Tributi.

Versamento dell’imposta

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno entro il mese successivo al trimestre, ossia entro il mese di Luglio, di Ottobre e Novembre per il solo mese di Ottobre.

IBAN per bonifico bancario IT19D0103072290000000646477 - BIC PASCITMMMSS "TESORERIA COMUNALE " PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI MASSA MARITTIMA.

Costi

Con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 24.05.2022 sono state approvate le nuove tariffe dell’imposta di soggiorno dal 01.07.2022.

Le tariffe sono disponibili nella documentazione allegata nella parte sottostante della pagina.

 

 

Documenti

  PDF427,7K Stay-Tour-segnalazione-eventuali-anomalie
  PDF254,8K Regolamento imposta di soggiorno
  PDF435,8K Esempio di calcolo del prezzo medio
  PDF220,8K Locazione turistiche
  PDF22,3K Autocertificazione di esenzione imposta di soggiorno editabile
  PDF427,4K Tariffe imposta di soggiorno
  PDF25,8K Dichiarazione prezzo medio