Convivenze di fatto

Per convivenza di fatto si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016).

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Cos'è

E' una condizione che permette di estendere ai conviventi che hanno un legame stabile, alcuni diritti che si ottengono fra i coniugi con il matrimonio. Si tratta di diritti inerenti le scelte mediche e le visite in casi di malattia e ricovero, diritti relativi all'abitazione e all'impresa familiare ecc. e in particolare: • Diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero; • Possibilità di designare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per tutto quanto attiene alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie; • Diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa comune, se di proprietà del partner, per un periodo di almeno due anni, fino a cinque; • Diritti del convivente superstite di subentrare nel contratto di locazione; • Diritto di pari condizioni nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. I conviventi possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con un contratto di convivenza da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato. Tale scrittura sarà poi inviata dal professionista, all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza nei dieci giorni successivi.

A chi si rivolge

Possono richiederla due persone di diverso o medesimo sesso che siano legati da uno stabile rapporto affettivo e abbiano i seguenti requisiti:

- maggiore età

- iscrizione anagrafica nella stessa famiglia, ovvero vivono nella stessa casa e vi hanno preso la residenza

-stato libero

Cosa si ottiene

L'ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica della Convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e rivcevuto dal professionista.

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto, in caso di decesso di uno dei conviventi o in caso di matrimonio o unione civile

- su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all’altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale. 

La richiesta di cancellazione della convivenza di fatto può essere presentata nei modi sopra fissati per la richiesta di convivenza di fatto.

Come si ottiene

Basta presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo PEC, a mano o per raccomandata, l'apposito modulo debitamente compilato e firmato da entrambi i richiedenti, con una copia di un documento di identità in corso di validità per ognuno dei due. Per chi non sia già residente nel Comune, insieme al modulo di richiesta per la convivenza di fatto, deve pervenire la dichiarazione di residenza.

La convivenza di fatto costituita in un altro Comune rimane valida ed effettiva fino a quando non intervenga una delle cause di scioglimento.

Costi

Nessun costo

Tempi e vincoli

La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora l'Ufficio Demografico non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Documenti

  DOC41,5K Modulo di richiesta per la convivenza di fatto
  DOC34,8K Modulo di richiesta di cessazione di una convivenza di fatto