Le Unioni Civili

L'Unione Civile fra persone dello stesso sesso, prevista dalla legge n. 76/2016 si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.

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Cos'è

L'unione civile è il termine con cui nell'ordinamento italiano si indica l'istituto giuridico di diritto pubblico comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Le coppie di persone dello stesso sesso anagrafico che accedono a questo istituto hanno gran parte dei diritti e dei doveri delle coppie sposate. L'unione civile incide sullo stato civile della persona.

A chi si rivolge

Per poter costituire un’unione civile le parti devono:

  • essere dello stesso sesso;
  • avere compiuto la maggiore età;
  • essere di stato libero;
  • non essere interdetti;
  • non avere rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione

 

Cosa si ottiene

Il cognome comune e il regime patrimoniale

In sede di richiesta, le parti dovranno indicare:

  • la data della costituzione;
  • l’eventuale scelta del cognome comune, da scegliere tra quelli delle parti, con la possibilità per la parte di anteporre o posporre il cognome comune al proprio, se diverso  (ricordando però che tali scelta e non comportano variazione anagrafica né annotazione sull’atto di nascita);
  • la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).
     

La costituzione e i reciproci diritti e doveri

La costituzione dell’unione avviene nella data stabilita davanti all’ufficiale dello Stato Civile e alla presenza di due testimoni. 

Alle parti vengono letti i commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge.

Articolo 11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Articolo 12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

 

Inoltre:

  • in caso di decesso le indennità devono corrispondersi anche alla parte dell'Unione civile;
  • si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi;
  • in linea generale, fatte salve le disposizioni del codice civile o della legge sull’adozione, l'unione civile è equiparata al matrimonio in ogni legge, regolamento o atto amministrativo, laddove esso riguardi i diritti e i doveri delle parti.

Le coppie che hanno contratto matrimonio o unione civile all’estero
In questi casi i coniugi – o le persone che hanno contratto un’unione civile equiparata a quella italiana - potranno richiedere la trascrizione dell’atto nel registro delle unioni civili. Lo stato civile viene modificato in unito civilmente.
 

Lo scioglimento dell’unione
L’unione si può sciogliere o mediante le procedure semplificate previste dal D.l. n. 132/2014 (accordo davanti all’ufficiale dello stato civile o mediante procedura di negoziazione assistita tramite avvocato) o mediante ricorso in Tribunale.

Per lo scioglimento dell’unione, le parti devono previamente rendere una manifestazione di volontà allo scioglimento; dopo tre mesi è possibile procedere allo scioglimento. La dichiarazione può essere congiunta o di una sola parte: in quest’ultimo caso la parte deve dimostrare di aver previamente trasmesso la propria dichiarazione all’altra parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 

Casi particolari
In presenza di grave e comprovato impedimento a recarsi presso la casa comunale, la costituzione dell’unione civile potrà avvenire presso il luogo di dimora della persona fisicamente impedita.

In presenza di imminente pericolo di vita, che dovrà essere comprovato da certificazione medica, l’unione civile potrà essere costituita nel luogo di degenza anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti.

 

Come si ottiene

Le parti devono contattare l’ufficio di stato civile al fine di rendere insieme la richiesta di costituzione dell’unione civile. La richiesta è oggetto di processo verbale e, pertanto, va resa dalle parti congiuntamente in un giorno concordato con l’ufficio. 

Il cittadino straniero deve presentare un apposito “nulla osta” dell’autorità del proprio Paese di appartenenza o, in mancanza di questo, un certificato di stato libero o un’autocertificazione se lo Stato di appartenenza rifiuta l’emissione di documenti relativi all’unione civile. 

 

Tempi e vincoli

L’ufficio procede con le verifiche circa l’assenza di impedimenti entro 30 giorni successivi alla dichiarazione resa dagli interessati.

Documenti

  PDF202K Delibera di approvazione del regolamento dei matrimoni e delle unioni civili
  PDF226,5K Regolamento dei matrimoni e delle unioni civili
  PDF350,2K Delibera di approvazione delle tariffe delle location per matrimoni e unioni civili