Certificati storici

I Certificati storici si riferiscono a eventi o situazioni non più attuali corrispondenti ad un determinato periodo storico e possono riferirsi solamente a persone che sono o sono state residenti nel Comune.

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Cos'è

Le certificazioni storiche possono riguardare ogni informazione anagrafica registrata nelle schede individuali, nelle schede di famiglia e nelle schede di convivenza, fatta eccezione per quelle informazioni che rientrano nei divieti di certificazione. I certificati storici sono: - stato di famiglia storico, che attesta la composizione della famiglia di origine o ad una determinata data ; - certificato di residenza storico, che documenta i cambiamenti di abitazione di un cittadino all’interno del Comune e certifica la situazione anagrafica relativa uno o più periodi determinati. N.B. Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per mera ricostruzione dell'albero genealogico non potranno essere accolte in quanto tali richieste non hanno un fondamento giuridico e non sono previste dalla normativa anagrafica. Riferimenti normativi: Comunicato del Ministro dell'Interno in data 2/12/2013; sentenza 22.06.2012 n. 3683 del Consiglio di Stato, sez. V; art. 22, comma 1, lett. b) della L. n. 241/90; art. 35, comma 4 del DPR n. 223/89.

A chi si rivolge

Può  richiederli chiunque sia maggiorenne  ed abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato, sulla base di quanto previsto dalla normativa sull'accesso alla documentazione amministrativa.

( art.22, c.1, lett. b), della L. n.241/1990 )

L'accoglimento della richiesta è subordinato ad una preventiva valutazione operata dall'ufficiale di anagrafe che, nel rispetto della riservatezza dei dati, è tenuto a valutare la motivazione addotta dal richiedente e la sua necessità di acquisire informazioni anagrafiche  per la tutela di un suo interesse giuridicamente tutelato.

Si possono richiedere presso l'Ufficio Anagrafe esclusivamente per situazioni giuridicamente tutelate e rilevanti (es. riconoscimento di un diritto, beneficio di legge, azione in giudizio) da comprovare mediante idonea documentazione . (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683, art. 22, co. 1, lett. B), L. 7 agosto 1990, n. 241),

"In caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 

Cosa si ottiene

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente  lo specifico modulo,  cui deve essere allegata copia di documento di identità o riconoscimento, oltre alla documentazione indicata nella richiesta  medesima, direttamente allo sportello oppure trasmessa all'ufficio Anagrafe tramite email, PEC o posta ordinaria.

Come si ottiene

Il certificato di stato di famiglia storico serve soltanto a dimostrare come era composta la famiglia anagrafica nel Comune ad una determinata data:  comprende tutte le persone iscritte nel relativo foglio di famiglia, ma non include le persone che non vi erano inserite (per esempio i figli o i genitori o il coniuge iscritti in altra famiglia) indipendentemente dalle eventuali relazioni di parentela;

Inoltre  non contiene l'indicazione dei gradi di parentela (Circolari Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997); non fornisce attestazioni relative agli eredi (Parere Ministero dell’Interno del 20.10.2006); non ricostruisce un albero genealogico ma certifica chi dimorava abitualmente ad un determinato indirizzo, indipendentemente dai vincoli di parentela (Ministero dell'Interno, quesito del 2/12/2003).

Perciò, lo stato di famiglia storico non è idoneo a dimostrare la linea di successione legittima .

Per attestare ai fini della successione gli eredi legittimi gli interessati devono utilizzare, così come precisato dal Ministero dell’Interno, la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà o l’Atto notorio. (Ministero dell’Interno, 2 dicembre 2003)    
“Il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente come, non essendovi possibilità di provare il rapporto di parentela per mezzo di certificazioni anagrafiche di alcuni tipo, lo stesso debba essere attestato con il ricorso alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico n. 445 del 2000.”

 

Costi

Per la ricerca d'archivio, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604, tabella d) art. 6-bis, sono dovuti i diritti di segreteria nella misura di  € 5,16  per ciascuna persona risultante nel certificato ( € 2,58 nei casi di esenzione da imposta di bollo).

Certificato di residenza storico:

  • se in bollo: marca da bollo da € 16,00  e € 0,52 per diritti di segreteria; € 5,16 per nominativo (*)
  • se in carta libera (**): € 0,26 per diritti di segreteria; € 2,58 per nominativo (*)

Certificato di stato di famiglia storico:

  • se in bollo: marca da  bollo da € 16,00  e  € 0,52 per diritti di segreteria; € 5,16 per ogni componente della famiglia (*)
  • se in carta libera (**): € 0,26 per diritti di segreteria; € 2,58  per ogni componente della famiglia (*)

(*) se con ricerca manuale d'archivio;

(**) (occorre citare il riferimento normativo specifico relativo all'esenzione dall'imposta di bollo nella richiesta.  L'utilizzo di certificati in carta libera, per usi diversi da quello indicato sul certificato, è una forma di evasione fiscale.)

Sono inoltre a carico del/la richiedente i costi relativi all'eventuale invio postale di quanto richiesto.

Non si paga il bollo nei casi in cui sia richiesto per gli utilizzi sotto elencati:

  • Adozione, affidamento e tutela minori
  • C.T.U. nominato dal Tribunale o dal P.M. - Curatore fallimentare
  • Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento)
  • Certificati richiesti da ONLUS
  • Pensione estera
  • Processuale (certificati da richiedere esclusivamente nel corso del procedimento - Vi rientra l’uso notifica degli atti giudiziari)
  • Separazione legale/Divorzio
  • Certificati richiesti da società sportive

Tempi e vincoli

La certificazione storica non viene rilasciata in tempo reale allo sportello: poiché può essere necessaria una ricerca manuale più complessa presso l'archivio anagrafico, risulta necessario il rilascio su prenotazione. I tempi variano fino a un massimo di 30 giorni,  fatte salve situazioni particolari.

Altre informazioni

Per maggiori informazioni contattare: Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile Luciano Fierli luciano.fierli@comune.massamarittima.gr.it 0566-906231