Consultazione liste elettorali e rilascio copia liste elettorali

Consultazione o rilascio di copie delle liste che contengono i nominativi e i dati di tutti i cittadini del Comune che godono dei diritti politici.

Immagine di Consultazione liste elettorali e rilascio copia liste elettorali

Cos'è

La consultazione delle liste elettorali può essere fatta liberamente da qualunque cittadino maggiorenne. Il rilascio di copia delle liste elettorali puo’ essere richiesto dai cittadini maggiorenni con motivazioni conformi ai criteri di legge.

A chi si rivolge

Esclusivamente ai soggetti che operano per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso.

Come si ottiene

Per la consultazione è sufficiente presentarsi all’ufficio elettorale con un documento d'identità valido,  previo accordo con l’ufficio per stabilire il giorno e l’ora in cui andare.

Per ottenere le copie  è necessario fare una richiesta in carta libera, in cui specificare dettagliatamente la finalità e/o l’interesse collettivo e diffuso che si intende perseguire.  L'attuale normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati, ha sensibilmente ridotto l'accesso ai dati delle liste elettorali che possono essere rilasciate unicamente per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o, carattere socio-assistenziale o per il proseguimento di un interesse collettivo diffuso (comma 5, art. 51, D.P.R.223/1967 modificato dal comma 5 art.177, D.LGS.196/2003).
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto motivazione generiche non sono ritenute sufficienti al suo accoglimento.
La finalità specifica addotta nella richiesta deve risultare perfettamente congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l'attività del richiedente. L’ufficio ha la facoltà di non accogliere la richiesta, se le motivazioni fornite non siano conformi ai criteri stabiliti dalla legge. A parte la disciplina in materia di elettorato attivo o passivo, la richiesta potrà essere accolta nei seguenti casi: finalità di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica: l’autorizzazione può essere rilasciata a ricerche inserite nel programma statistico nazionale o in presenza di un progetto di ricerca regolarmente redatto e depositato, su istanza promossa da un’università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche formalmente riconosciute dallo Stato Italiano; finalità di carattere socio assistenziali:  l’autorizzazione può essere rilasciata nel caso l’intervento socio-assistenziale sia finalizzato a rimuovere o superare o soddisfare situazioni di bisogno tramite l’erogazione di servizi o di benefici; interesse collettivo o diffuso: le finalità perseguite dal soggetto richiedente devono essere coerenti con la motivazione. Tale interesse dovrà essere concreto e chiaramente identificabile. La finalità perseguita dovrà essere collegata con la richiesta delle liste elettorali, ovvero le liste elettorali dovranno essere funzionali al perseguimento della finalità dichiarata.

Costi

La consultazione delle liste elettorali non comporta alcun costo.
Il rilascio di copia delle stesse comporta un costo di € 100,00.

Tempi e vincoli

La consultazione delle liste elettorali è immediatamente consentita, fatto salvo che, per particolari esigenze d'ufficio (ad esempio, aggiornamento delle liste a seguito di revisione), si renda necessario differirla.
Le copie delle liste elettorali saranno fornite entro 30 giorni dalla richiesta, previo pagamento dei costi previsti.

Altre informazioni

In occasione di ogni consultazione il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 6 marzo 2014, ha precisato che le liste elettorali possono, senza il preventivo consenso da parte degli interessati, essere utilizzate da partiti politici, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati a decorrere dal sessantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse. Successivamente a tali termini è obbligatorio, anche in caso di sola conservazione dei dati presenti nelle liste elettorali da parte dei soggetti succitati, rendere ai diretti interessati l'informativa prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 entro i successivi sessanta giorni e successivamente, qualora non sia stata effettuata l’informativa entro detto termine, i dati non possono conservati e devono essere distrutti.