Assegno di maternità

L'Assegno di maternità dei Comuni è un sostegno economico concesso dal Comune di residenza ed erogato dall'INPS. L'assegno verrà corrisposto dall'Inps in un'unica soluzione con accredito su conto corrente o libretto postale intestato/cointestato alla madre.

Immagine di Assegno di maternità

Cos'è

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Articolo 74 – Assegno di maternità base (Legge 23/12/1998 n.448, art.66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6 – Legge 23/12/1999 n.488, art.49, comma 12 – Legge 23/12/2000 n.388, art.80, commi 10 e 11) L’assegno può essere erogato sino ad un importo massimo di euro 383,46 mensili, per un periodo massimo di 5 mesi, e per un importo complessivo massimo di euro 1.917,30.

A chi si rivolge

L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bambino (solo in casi particolari potrà essere richiesto da altri soggetti indicati dall’art.11 del D.M. 452/2000) entro 6 mesi dalla data del parto.

Cosa si ottiene

L’istanza scaricabile qui sotto o reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune, deva essere presentata con gli allegati elencati  di seguito, all'Ufficio Protocollo del Comune.

Documentazione da allegare alla domanda:

  • Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi dell’ Art.3 del Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 25 Maggio 2001 n.337, ed attestazione ISEE in corso di validità (D.P.C.M. 05/12/2013 n.159).
  • Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità.
  • Per le cittadine extracomunitarie copia fotostatica del Permesso di soggiorno.

Il Comune, dopo aver fatto l’istruttoria della domanda e controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con proprio atto. In caso di concessione, trasmette i dati all’INPS che provvederà al pagamento.

Per informazioni  Settore 1 – Ufficio Segreteria (Primo piano Palazzo Comunale)

Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00:

Come si ottiene

La madre richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente residente in Italia al momento della  nascita del figlio. E’ possibile richiedere l’assegno anche in caso di bambini in affidamento preadottivo o adozione  senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica in tal caso la madre deve essere residente in Italia al momento dell’ingresso del minore nel proprio nucleo familiare;
  • essere residente nel Comune di Massa Marittima, al momento di presentazione della domanda per l’assegno di maternità.
  • essere cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie.
  • Qualora sia cittadina extracomunitaria l’assegno è riconosciuto a:
  • titolari di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/1998);
  • titolari dello status di rifugiato politico (art. 28 Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
  • titolari della protezione sussidiaria (art.28 Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
  • titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Direttiva CE 2004/83 e D.Lgs. 251/2007);
  • titolari di protezione internazionale (art. 29 Direttiva CE 2011/95);
  • titolari di permesso di soggiorno per famiglia (Direttiva UE 2011/98);
  • familiare non comunitaria di cittadino dell’Unione (art.24 Direttiva CE 2004/38);
  • titolari di permesso unico lavoro (art.12 Direttiva CE 2011/98)
  • titolari di carta blu (art.14 direttiva CE 2009/50);
  • cittadina dei Paesi di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei;
  • ulteriori cittadine aventi diritto all’assegno ai sensi di norme di legge e di accordi, regolamenti e Direttive europee.
  • Convivere con il bambino e averlo nella propria scheda anagrafica.
  • Non aver fruito dell’indennità di maternità o averne fruito in misura ridotta  rispetto all’importo dell’assegno. In quest’ultimo caso le lavoratrici  possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. L’assegno di maternità non è infatti cumulabile con quello concesso dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 49, comma 8, della Legge 488/1999 e ss.mm.ii..
  • Avere una attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare anagrafico, con  un valore  (standard) dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, non  superiore  a 19.185,13 euro.

 

Costi

Nessun costo

Tempi e vincoli

Scadenza presentazione domande  entro 6 mesi dalla data del parto, in caso di bambini in affidamento preadottivo o adozione  senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica

Documenti

  PDF411K Domanda Assegno di maternità
  PDF476K Informazioni Assegno di Maternità