TARI

Tassa relativa alla gestione dei rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Immagine di TARI

Cos'è

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

A chi si rivolge

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]. La Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.
Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese “utenza domestica” rilevante ai fini dell’applicazione della TARI. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti.

Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013].

Cosa si ottiene

  • on-line

E' possibile presentare attraverso lo sportello telematico le istanze relative alla tassa sui rifiuti (iscrizione, variazione, cancellazione). La presentazione delle istanze è totalmente telematica e può essere effettuata a qualunque ora del giorno, senza recarti personalmente presso gli uffici dell’ente.

Accesso allo sportello telematico

  • di persona

Presentando i modelli disponibili nella sezione "Documenti" sottostante ed inviandoli compilati e firmati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune oppure recandoti all'ufficio tributi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, previo appuntamento telefonico da prendere al numero 0566906235 o 0566906236 o 0566906237.

RIDUZIONI
Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti  ipotesi:

−10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e discontinuo, purché non locate; −30 % per le abitazioni occupate da un componente;

−30% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale.

−50% per i locali di cui al comma 1 dell’art. 17, dove non è possibile individuare la superficie che genera rifiuti speciali;

−50% per le aree attrezzate pertinenziali alle attività commerciali e di somministrazione di bevande ed alimenti.

ESENZIONI
Sono riconosciute le seguenti esenzioni dalla tariffa sui rifiuti e sui servizi: a) riduzione del 50% per locali destinati ad attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, ubicati nei centri storici del capoluogo e frazioni con limitazione ai primi tre anni successivi all'inizio dell'attività e quindi dell'occupazione

 

Come si ottiene

E' possibile richiedere per la tassa sui rifiuti:
- nuova iscrizione utenza domestica
- variazione/subentro utenza domestica
- richiesta riduzione per le ipotesi previste nel regolamento
- richiesta esenzione per inagibilità/inabitabilità immobile

IBAN per bonifici bancari: IT19D0103072290000000646477 - BIC PASCITMMMSS "TESORERIA COMUNALE " PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE DI MASSA MARITTIMA

 

Costi

Relativamente alla modulistica non è dovuto alcun costo.

Documenti

  PDF120,5K Tariffe ed agevolazioni Covid 2021
  DOC47,1K Modulo informazioni e reclami TARI
  PDF59,2K Informazioni al contribuente per la TARI
  PDF1,2M F24
  PDF195,7K Regolamento Tassa Rifiuti 2022
  PDF65,9K Denuncia TARI
  PDF365,7K Informativa trattamento dati personali
  PDF1,2M Carta della Qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani