Cos'è
L’art. 98 della Legge Regionale Toscana n. 86 del 20/12/2016 prevede che l’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell’arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.