SPECIALE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2025

ELEZIONI REGIONALI 2025

Il 12 e 13 ottobre 2025 si vota per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana.

CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI: 12 E 13 OTTOBRE 2025

LA TOSCANA VOTA

Nel prossimo mese di ottobre, domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, si svolgeranno le consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana.

Si potrà votare in entrambe le giornate: 
    • domenica 12 ottobre dalle ore 07 alle ore 23; 
    • lunedì 13 ottobre dalle ore 7 alle ore 15.

In caso di eventuale ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 26 e lunedì 27 ottobre 2025 .
L'orario di apertura delle sezioni elettorali per l'esercizio di voto è stabilito per la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e per il lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

MANIFESTO ELEZIONI REGIONALI 2025 CON LISTE E CANDIDATI
 

FAC- SIMILE  DELLA SCHEDA ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 2025 CIRCOSCRIZIONE DI GROSSETO
 

Nel BURT n. 52 , del 18 agosto 2025 parte prima, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 156 del 13 agosto 2025, di indizione delle elezioni per il Consiglio Regionale e per il Presidente della Giunta Regionale della Toscana. Sito della Regione Toscana con informazioni utili 

Potranno votare  per le elezioni Regionali  elettrici ed elettori italiani residenti a Massa Marittima o iscritti all'Aire, l'anagrafe dei residenti all'estero.

L'espressione del voto per gli elettori Aire per le Elezioni Regionali potrà avvenire esclusivamente nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali in Italia. 

A tal fine verrà spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione dei giorni della consultazione.

VOTO A DOMICILIO

VOTO A DOMICILIO

Alle elezioni regionali si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009,n.46, in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40esimo e il 20esimo giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 2 e lunedì 22 Settembre 2025 (Art. 3 Legge 22/2006 modificata con legge 46/2009).

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Cliccare qui per scaricare il modulo di domanda per il voto a domicilio

CLICCARE QUI PER CONSULTARE ORARI E MODALITA' DI ACCCESSO AI MEDICI CERTIFICATORI

Manifesto VOTO A DOMICILIO

APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ELETTORALE DAL 12.09 AL 14.09

Aperture straordinarie Ufficio Elettorale

In vista delle Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre prossimi si comunica che come da disposizioni della Regione, sono previste aperture e reperibilità straordinarie dell’Ufficio Elettorale del Comune di Massa Marittima.

L’Ufficio Elettorale comunale seguirà il seguente orario di aperture e reperibilità straordinarie, esclusivamente per gli adempimenti relativi alla sottoscrizione delle liste, ovvero rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali:

  • Venerdì 12 settembre: apertura ininterrotta dell’Ufficio dalle ore 08:00 alle ore 20:00
     
  • Sabato 13 settembre: apertura dell’ufficio dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Dalle 12 alle 16 sarà possibile accedere all’Ufficio contattando l’impiegata Paola Baldi al numero 333-2701686 e risponderà alle PEC su comune.massamarittima@postacert.toscana.it e alle e-mail su anagrafe@comune.massamarittima.gr.it.

Dalle 16 alle 20 sarà possibile accedere all’Ufficio contattando l’impiegata Elena Canestri ai numeri 0566-940082 oppure 393-2944718 e risponderà alle PEC su comune.massamarittima@postacert.toscana.it e alle e-mail su anagrafe@comune.massamarittima.gr.it

Dalle 14 alle 20 sarà possibile accedere all’Ufficio contattando l’impiegata Elena Canestri ai numeri 0566-940082 oppure 393-2944718  e risponderà alle PEC su comune.massamarittima@postacert.toscana.it e alle e-mail su anagrafe@comune.massamarittima.gr.it
 

AMMISSIONE DI ELETTORI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER PROCEDURA SPECIALE

Avviso

In relazione alle elezioni indicate in oggetto, si evidenzia che la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettorali di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o “volante”) o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune.

A. Componenti del seggio; rappresentanti di lista presso le sezioni; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi
Il Presidente del seggio, gli scrutatori, i rappresentanti di lista dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se non sono elettori del Comune purché siano elettori di un altro Comune della Regione. Le suddette persone devono esibire la tessera elettorale.

B. Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

C. Naviganti (marittimi o aviatori)
Ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d’imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano.
Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti: l’interessato deve presentare, presso la segreteria del Comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l’intenzione di votare in quel Comune;
il predetto Comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al Comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato; il Sindaco del Comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la Comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali; il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal Sindaco del predetto Comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attesti, come prescrive la norma, che “il marittimo o l’aviatore si trova nell’impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco”; il Sindaco del Comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti; il navigante, all’atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

D. Degenti in ospedali e case di cura
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque Comune del territorio regionale.
L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al Comune dove ha sede il luogo di cura non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco dell’anzidetto Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede: ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste
sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione;
a rilasciare immediatamente all’interessato un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
a trasmettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri Comuni, ai Sindaci di tali Comuni l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l’indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.
I Sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto tra uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da
autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:
1) sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda e in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all’istituto di cura;
2) seggi speciali, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell’urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).
L’art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

E. Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso Comunità
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i ricoverati in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso Comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio regionale.
La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell’ufficio distaccato di sezione (c.d.seggio volante), secondo le modalità previste dall’art. 53 del D.P.R. 361/1957. Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di favorire accordi tra le strutture di ricovero o assistenza presenti sul proprio territorio e i Presidenti di Seggio per stabilire l’orario di raccolta di voto.

F. Detenuti
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio regionale.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:
1) l’interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l’attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione
dell’elettore;
2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede: ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste
sezionali; a rilasciare immediatamente all’interessato una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale; a trasmettere, per i detenuti presso istituti ubicati in altri Comuni, ai Sindaci di tali Comuni, l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l’indicazione dell’Istituto o altra struttura penitenziaria;

3) il Sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest’ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.
Ai sensi dell’art. 9, undicesimo comma, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco del Comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio.

G. Ammessi al voto domiciliare
Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare n. 31/2025 (prot. 74047 del 17.4.2025) concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.
In particolare, ai fini dell’ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 49, gli elettori con disabilità in condizioni “tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” o “in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”, votano in qualsiasi Comune del territorio regionale.
I Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.
Gli stessi Sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro Comune, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 5 ottobre 2025, dovranno comunicare al Sindaco di ciascuno dei predetti altri Comuni interessati l’elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale,
con l’indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell’abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.
Tutti i Sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositielenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l’elettore:

1) vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
2) vota a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune;
3) vota a domicilio nell’ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a
domicilio in un’altra sezione.
Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio “volante” composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l’elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell’abitazione degli elettori interessati.

I Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli
elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori con disabilità, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

H. Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale
Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d.seggi “volanti”, per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all’interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio “volante” o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell’apposito spazio della tessera elettorale.
I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, unitamente all’altro materiale. In caso di
seggi “volanti”, il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.
Il predetto sistema di attestazione dell’esercizio dell’elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell’elettore che vota in stato di detenzione o all’interno di strutture sanitarie.

APERTURE ECCEZIONALI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER RILASCIO TESSERE ELETTORALI

Tessera elettorale

Al fine di agevolare i cittadini che devono ancora ritirare la propria tessera elettorale in seguito ad immigrazioni o variazioni di indirizzo o che hanno necessità del duplicato della tessera elettorale per esaurimento spazi o smarrimento, l'Ufficio Elettorale Comunale sarà aperto nei seguenti giorni e negli orari sotto elencati:

- Giovedì 2 ottobre dalle 10 alle 12

- Venerdì 3 ottobre dalle 15 alle 17

- Lunedì 6 ottobre dalle 15 alle 17

- Martedì 7 ottobre dalle 15 alle 17

- Mercoledì 8 ottobre dalle 15 alle 17

- Venerdì 10 ottobre dalle 9 alle 18

- Sabato 11 ottobre dalle 9 alle 18

- Domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 ovvero per tutta la durata delle votazioni

- Lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15 ovvero fino alla chiusura delle operazioni di voto
 

MANIFESTO CHIARIMENTI SU TESSERE ELETTORALI

 

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER LE ELEZIONI REGIONALI 2025

Agevolazioni_di_viaggio_per_le_elezioni_2025

Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, autostradali, marittimi e aerei.

- AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI
a) La società Trenitalia S.p.A., con circolare n. TRNIT D.DMRM.PRM.PRAVP20250033601 del 12/09/2025 ha fornito le seguenti indicazioni: Biglietti per elettori italiani residenti nel territorio nazionale e di quelli residenti all’estero.
I biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso).
Il viaggio di andata può essere effettuato dal 3 ottobre 2025 e quello di ritorno non oltre il 23 ottobre 2025.
b) La società Trenord S.r.l. ha trasmesso Circolare Interna n. 69/2025 del 12/09/2025, relativa all’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dalla “Convenzione per l’applicazione delle agevolazioni di viaggio agli elettori” stipulata tra Trenord e il Ministero dell’Interno, in occasione delle seguenti consultazioni elettorali. La circolare dispone quanto segue:
In occasione delle consultazioni elettorali che si svolgeranno nel mese di ottobre nella Regione Toscana, ai viaggiatori in possesso di idonea documentazione, dovranno essere applicate le agevolazioni tariffarie per “elettori”, come da legge n.241 del 26.05.1969 e successive modifiche
ed integrazioni.
In occasione di tali consultazioni sarà possibile emettere biglietti a TARIFFA SPECIALE ELETTORI -60%.
Tale tariffa è riservata agli elettori, residenti sul territorio nazionale e all’estero, che si rechino nella località presso la sede elettorale di iscrizione, per esercitarvi il diritto di voto. Essa sarà valida sui servizi Trenord, compreso il servizio Malpensa Express, e sarà in vendita presso tutte le biglietterie Trenord, nonché a bordo treno.
La tariffa elettori dovrà essere rilasciata per la destinazione della località sede del seggio elettorale oppure, ove non sia possibile, per la stazione di allacciamento con altre Amministrazioni.

BIGLIETTI PER ELETTORI RESIDENTI IN TERRITORIO NAZIONALE E
PROVENIENTI DALL’ESTERO

I biglietti per elettori hanno un periodo di utilizzo di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso), pertanto: il viaggio di andata può essere effettuato dal 3 ottobre 2025 e quello di ritorno non oltre il 23 ottobre 2025.
Sia per gli elettori che si spostano in ambito nazionale che per quelli provenienti
dall’estero, il viaggio di andata dovrà essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non potrà avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.
Il dettaglio delle norme di emissione e di utilizzo delle agevolazioni per elettori è riportato nella “DISCIPLINA PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI”, consultabile nell’area documentale della Intranet, sezione “Vendita e Marketing “.

c) La società Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. con nota del 08/09/2025 n. 0A9105C9.00341A11.29EA9827.5B706DFE conferma l’attivazione della Convenzione stipulata fra ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori e Ministero dell’Interno, relativa all’applicazione delle agevolazioni di viaggio agli elettori, per Elezione del Presidente e del Consiglio regionale
della Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025.

- AGEVOLAZIONI SULLE LINEE MARITTIME
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione con pec Protocollo nr: 19810 - del 17/09/2025 - VPTM della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per le Vie d'Acqua Interne ha comunicato l’applicazione di agevolazioni di viaggio previste rispettivamente sulle seguenti linee marittime.
Tali agevolazioni di viaggio sono previste rispettivamente nelle seguenti linee marittime: Compagnia Italiana di Navigazione Spa: linea Genova-Porto Torres e linea Civitavecchia Olbia; GNV S.p.a. linea Civitavecchia-Olbia; Grimaldi Euromed Spa: linea Napoli Cagliari Palermo, linea Civitavecchia Arbatax Cagliari e linea Civitavecchia Olbia; SNS Scpa: collegamenti fra la Sicilia e le isole minori siciliane; linea Napoli-Isole Eolie- Milazzo; NLG S.r.l. linea Termoli-Isole Tremiti.

- AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI
L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), AISCAT - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCIETA' CONCESSIONARIE AUTOSTRADE E TRAFORI, interessate tutte le Società concessionarie, in vista dello svolgimento dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale della Regione Toscana che si terranno
domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, con nota AMS/cc/ES Prot. n. 2209/25 del 15/09/2025, ha reso noto che, come in passato, le proprie Associate aderiranno alle richieste di esenzione dal pedaggio per gli elettori residenti all'estero, con le stesse modalità applicate nelle precedenti tornate elettorali; per quanto riguarda le altre Società non iscritte all'AISCAT, queste continueranno comunque a garantire conformità di comportamento nei riguardi degli elettori residenti all'estero.

- AGEVOLAZIONI AEREE
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali con pec del 18/09/2025, n. prot. “0006882/25 - 15600-04^/cb-090/TOS Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del consiglio Regionale Toscana 12 e 13 ottobre 2025. Agevolazioni viaggio in favore degli elettori” ha trasmesso comunicazione del
17/09/2025 pervenuta a mezzo e-mail nella quale la Compagnia ITA Airways esprime la propria adesione a concedere agevolazioni tariffarie a coloro che, in occasione dell’ Elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana, sceglieranno il trasporto aereo, con le caratteristiche e alla condizioni di seguito riportate:
• Tipologia di viaggio: andata e ritorno
• Validità dell’offerta: fino al 13 ottobre 2025
• Per volare: da tutta Italia verso Firenze e viceversa, dal 5 al 20 ottobre 2025
• Agevolazione: sconto di € 40,00, per tariffe con importo pari o superiore a €41,00, applicabile a tutti i brand tariffari.
• Lo sconto non si aggiunge ad altre agevolazioni o promozioni in corso e non si applica a tasse e supplementi
• Canali di vendita: sito web Ita Airways, Agenzie di viaggio

PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ

Voto assistito

L’articolo 1, comma 2), della legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”, prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, da parte dello stesso Comune.

Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell’elettore dall’Ufficio comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Quanto sopra, al fine di evitare all’elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico.

Tali elettori esercitano il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore italiano1, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

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