Unioni civili
Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili
Regolamento Matrimoni
Delibera di approvazione regolamento matrimoni
Delibera n. 124 del 09.05.2019 di approvazione delle tariffe
Legge 20 maggio 2016 n. 76
Con la legge n.76/2016 è stato introdotto nell’ordinamento dello stato civile italiano l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso. In attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della stessa legge, che disciplineranno in forma definitiva l’istituto, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 n.ro 144 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene la disciplina transitoria necessaria a garantire l’esercizio del diritto di costituire un’Unione Civile. in attesa dell’entrata in vigore dei decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile .
Finalita’ dell’Unione civile:
l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione .
Chi puo’ costituirla:
Due persone maggiorenni dello stesso sesso italiane o straniere costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta una dichiarazione dell’autorita’ competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui e’ dottoposto, Nulla Osta alla costituzione dell’Unione Civile.
Requisiti:
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli articoli 65 (nuovo matrimonio del coniuge) e 68 (nullita’ del nuovo matrimonio) , nonche’ le disposizioni di cui agli articoli 119 (interdizione), 120 (incapacita’ di intendere e volere), 123 (simulazione), 125 (azione del PM), 126 (separazione dei coniugi durante il giudizio) , 127 ( intrasmissibilita’ dell’azione per impugnare il matrimonio), 128 (matrimonio putativo), 129 (diritti dei coniugi in buona fede) e 129-bis ( responsabilita’ del coniuge in mala fede e del terzo ) del codice civile.
Cause impeditive :
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermita’ di mente; se l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico ministero puo’ chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non puo’ aver luogo finche’ la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile ( Parentela, affinita’ , adozione ); non possono altresi’ contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e’ sospesa sino a quando non e’ pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullita’ dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Impugnazione:
L’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell’articolo 68 del codice civile, puo’ essere impugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L’unione civile costituita da una parte durante l’assenza dell’altra non puo’ essere impugnata finche’ dura l’assenza.
L’unione civile puo’ essere impugnata dalla parte il cui consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte stessa.
Puo’ essere altresi’ impugnata dalla parte il cui consenso e’ stato dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o di errore essenziale su qualita’ personali dell’altra parte. L’azione non puo’ essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che e’
cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore. L’errore sulle qualita’ personali e’ essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:
a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri 2),3) e 4), del codice civile.
La parte puo’ in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile dell’altra parte. Se si oppone la nullita’ della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
Documento che attesta il vincolo:
L’unione civile tra persone dello stesso sesso e’ certificata dall’ufficiale di stato civile con relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro
regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
Cognome:
Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Diritti e doveri:
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. ( si riproduce il contenuto dell’art. 143 del codice civile sul matrimonio).
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Regime patrimoniale:
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e’ costituito dalla comunione dei beni . In materia di forma, modifica, simulazione e capacita’ per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare ne’ ai diritti ne’ ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II (fondo patrimoniale), III (comunione legale), IV (comunione convenzionale), V (separazione dei beni) e VI (impresa familiare) del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Estensione di istituti civilistici:
Quando la condotta della parte dell’unione civile e’ causa di grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’ dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo’ adottare con
decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter del codice civile ( ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono
essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale puo’ presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. ( art. 406 e 408 del codice civile)
La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita’ indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.
Sospensione della prescrizione:
La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.
Obbligo degli alimenti:
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonche’ gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello Stato) , 146 ( allontanamento dalla residenza familiare) , 2647( costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, numero 4) (trascrizione delle domande di separazione degli immobili dotali e di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili), e 2659 del codice civile.
Al solo fine di assicurare l’effettivita’ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
Diritti successori:
Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.
Ipotesi di scioglimento:
La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.
L’unione civile si scioglie altresi’ nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. (divorzio)
L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta’ di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di
scioglimento dell’unione civile e’ proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta’ di scioglimento dell’unione.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Negoziazione assistita e divorzio davanti al Sindaco:
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche’ le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Trasformazione del matrimonio in unione civile:
Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta’ di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso ( il comma recepisce quanto sancito dalla Corte Costituzionale – sentenza 11 giugno 2014 n. 170 ).
Trascrizioni:
Sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all’estero secondo la legge italiana davanti al capo dell’ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi , gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all’estero , sono trasmessi dall’autorita’ consolare ai fini della trascrizione nel registro provvisorio.
Cosa fare per unirsi civilmente
La Procedura si svolge di due fasi successive.
Nella prima, chi intende costituire un unione civile deve chiedere un appuntamento all’Anagrafe Comunale affinché, nel giorno che verrà in tale sede concordato, le parti potranno congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge: redazione processo verbale della richiesta. Se una delle parti , per infermita’ o altro comprovato impedimento , e’ nell’impossibilita’ di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta , ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti. Le parti saranno invitate a comparire nuovamente davanti all’ufficiale dello stato civile non prima di 15 giorni per la costituzione vera e propria dell’unione civile. In questo periodo di tempo l’ufficiale dello stato civile eseguirà l’attivita’ istruttoria.
Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiareranno personalmente e congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’ufficiale dello stato civile, che redigerà un secondo verbale e lo farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti. Se una delle parti , per infermita’ o altro comprovato impedimento , e’ nell’impossibilita’ di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e ivi alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione costitutiva. La mancata comparizione , senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito equivale a rinuncia.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l’ufficiale riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza della richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l’ufficiale iscriverà nel registro di stato civile provvisorio l’atto di Unione Civile tra persone dello stesso sesso, che sarà cosi costituita e valida a tutti gli effetti di legge e provvedera’ alle annotazioni di rito nell’atto di nascita di ciascuna delle parti.
Prenotazioni:
Unione Civile a Massa Marittima: dall’11.04.2019 e’ entrato in vigore il nuovo regolamento comunale per la costituzione delle unioni civili ( Delibera C.C. n. 15 del 10.04.2019 ) . La prenotazione di una costituzione di unione civile , deve essere inoltrata , da parte dei richiedenti almeno entro 40 giorni prima della data dell’unione, all’ufficio protocollo del Comune con allegata ricevuta del pagamento della tariffa relativa alla location scelta. Nei giorni in cui si svolge il Balestro del Girifalco (il 20 maggio se festivo o la domenica successiva e il 14 agosto salvo diversa decisione della Società dei Terzieri ) e il Torneo Nazionale della Balestra (ogni 3 anni) non si può effettuare la celebrazione nel Palazzo Comunale. Nei luoghi di celebrazione di proprietà pubblica e’ assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli o altro. Sarà addebitata al soggetto richiedente una somma a titolo di contributo per le spese di pulizia. Il Comune di Massa M.ma si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi o altro temporaneamente depositati dai richiedenti o da possibili sinistri con danni a cose o persone legata alla mancanza osservanza delle norme e prescrizioni imposte. L’ammontare delle spese per danno alle strutture, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai soggetti richiedenti.
I locali individuati per le costituzioni di unione civile sono: l’ufficio di stato civile c/o il Palazzo Comunale posto in Piazza Garibaldi ; stanza del Sindaco 1 ^ piano del palazzo Comunale sito in Piazza Garibaldi; Cortile interno del Museo di Arte Sacra e locali interni dello stesso Museo posto in Corso Diaz; Cortile interno dell’ex Convento delle Clarisse; Sala di Lettura della Biblioteca Comunale ; Giardino d’Arte di Norma Parenti; altri luoghi del territorio comunale, pubblici o privati, a valenza culturale o paesaggistica, normalmente destinati alla collettività, di cui il Comune ha o può conseguire la disponibilità, che saranno appositamente individuati con Deliberazione di Giunta Comunale con apposito “Disciplinare” dove saranno dettagliati i requisiti e le modalità richieste per l’individuazione dei siti.
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la struttura prescelta con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti: le strutture dovranno essere restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per la celebrazione.