Convivenze di fatto
Convivenze di fatto
Legge 20 maggio 2016 n. 76
Con la legge n.76/2016 è stato introdotto nell’ordinamento dello stato civile italiano l’istituto della Convivenza di Fatto
Definizione di conviventi di fatto:
Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Accertamento della stabile residenza:
Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ( si richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico)
Estensione ai conviventi di alcuni diritti dei coniugi :
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. ( legge 26/07/1975 n. 354: art. 14-quater il convivente e’ tra i soggetti ai quali non puo’ negarsi la facolta’ di intrattenere colloqui colloqui con il detenuto , anche quando lo stesso sia sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare ; art. 30 in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il detenuto puo’ richiedere un permesso di vita )
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche’ di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Poteri di rappresentanza nelle scelte mediche:
Ciascun convivente di fatto puo’ designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- a) in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione e’ effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita’ di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti relativi all’abitazione:
Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Successione nel contratto di locazione:
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolta’ di succedergli nel contratto.
Graduatorie per l’edilizia popolare:
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita’ di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare (diritto di partecipazione agli utili):
Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l’articolo 230-bis e’ aggiunto il seguente: «Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa’ o di lavoro subordinato».
Interdizione e inabilitazione:
All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto». La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e’ proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il 4^ grado, degli affini entro il 2^ grado e , se vi sono, dele tutore o curatore, dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.
Risarcimento del danno da fatto illecito:
In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Contratto di convivenza:
Finalita’: I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Forma: Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita’, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Certificazioni anagrafiche: Ai fini dell’opponibilita’ ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Contenuto: Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo’ contenere:
- a) l’indicazione della residenza;
- b) le modalita’ di contribuzione alle necessita’ della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita’ di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Modifica del regime patrimoniale: Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo’ essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.
Divieto di apposizioni di termini o condizioni : Il contratto di convivenza non puo’ essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Cause di nullita’: II contratto di convivenza e’ affetto da nullita’ insanabile che puo’ essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di
un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36;
- c) da persona minore di eta’;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.
Sospensione del contratto : Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
Risoluzione del contratto: Il contratto di convivenza si risolve per:
- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51 della legge. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c) della legge , il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto e’ tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52 della legge , a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilita’ esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita’, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59 della legge (matrimonio o unione civile ), il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonche’ al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile.
Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59 (morte) , il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinche’ provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignita’ degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
Diritto agli alimenti:
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata
della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e’ adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
Procedura per la costituzione di una convivenza di fatto
L’iscrizione delle convivenze di fatto viene eseguita secondo le procedure stabilite e disciplinate dall’ordinamento anagrafico e non ha costi.
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della o della cessazione degli effetti civili sull’atto di matrimonio.
Per i residenti: Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto ) con allegata copia dei documenti di identita’ validi
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Massa Marittima , trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica /di cambio di indirizzo (VEDI MODULISTICA “RESIDENZA”) secondo le modalità già previste per tali procedure.
La dichiarazione può essere inoltrata :
- – per pec:. massamarittima@postacert.toscana.it
- – per e-mail : baldi@comune.massamarittima.gr.it ; l.fierli@comune.massamarittima.gr.it;
- – . E’ necessario che il modulo sia firmato in originale dai richiedenti maggiorenni e sia scannerizzato insieme a tutti i documenti, oppure il modulo può essere inviato con firma digitale o con strumenti che consentano l’ identificazione dei richiedenti . Tutti i documenti devono essere in formato PDF
oppure
- – per raccomandata postale all’ indirizzo : Comune di Massa Marittima – Servizi Demografic –Piazza Garibaldi – 58024 Massa M.ma (GR)i
oppure
- – per fax al numero 0566/902052 indirizzato a : Comune di Massa M.ma – Servizi Demografici
oppure
- – a mano presentato all’ Ufficio Protocollo Palazzo Comunale Piazza Garibaldi nel normale orario di servizio ( dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00; giovedi’ e martedi’ anche orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00)
- – a mano presentato all’Ufficio Anagrafe previa prenotazione appuntamento telefonando ai numeri 0566/906230/906231 nel normale orario di servizio ( lunedi’, martedi’,mercoledi’ ,venerdi’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00; giovedi’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 )
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- 1) d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Torino di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
- 2) su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all’altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale (modulo cessazione convivenza), La richiesta di cancellazione della convivenza di fatto ,puo’ essere presentata nei modi sopra fissati per la richiesta di convivenza di fatto
L’ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l’eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l’imposta di bollo.
Costo: nessun costo