LOCAZIONI TURISTICHE
LOCAZIONI TURISTICHE
Le locazioni Turistiche, sottoscritte tra privati, per periodi non superiori a 30 giorni, sono disciplinate dal DL 50/2017 e dalla L.R. Toscana n. 86/2016 e smi.
(I contratti di locazione degli alloggi locati esclusivamente per finalità sono regolati dall’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , dall’articolo 1571 e seguenti del Codice Civile e dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011, “Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche”)
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
1) La legge stabilisce che chi concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare), comunichi, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati, le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici.
Dal 1 marzo 2019 è attiva la procedura telematica per la comunicazione al Comune.
Sul sito web della Regione Toscana è presente una pagina dedicata:
http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
L’utente presa visione delle note informative sull’obbligo di comunicazione sarà guidato nella compilazione.
alla procedura telematica si accede direttamente dall’indirizzo http://servizi.toscana.it/?tema=turismo:
– clicca sull’immagine verde « Locazioni turistiche » che troverai a sinistra.
– seleziona l’area / territorio di provincia / città metropolitana nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l’alloggio;
– il sistema ti collegherà automaticamente (o tramite link inviato per e.mail) alla pagina di registrazione dove, selezionato il Comune dove è ubicato l’alloggio ed inseriti i tuoi dati, potrai procedere alla compilazione della comunicazione.
Sanzioni
La violazione di tale obbligo è sanzionata ai sensi dell’art.70 – comma 6 della L.R. n.86/2016 :
– nel caso di omessa comunicazione il locatore è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
2) E’ obbligatoria la comunicazione degli alloggiati alla Questura :
Entro il giorno successivo all’arrivo (o il giorno stesso se il soggiorno dura solo una notte) deve essere effettuata la comunicazione degli alloggiati (tutti) alla Questura del proprio capoluogo di Provincia, tramite il servizio “AlloggiatiWeb”, raggiungibile all’indirizzo: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/
Le credenziali di accesso (si accede con Certificato digitale) vanno preventivamente richieste e le ricevute dei singoli invii conservate per almeno 5 anni su adeguato supporto, cartaceo o digitale.
Sanzioni
La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 17 del T.U.L.P.S. norma che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a € 206,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive presso l’Unione dei Comuni Montana “Colline Metallifere”-Piazza D.Alighieri,4-Massa M.ma(GR)- Antonella Faelli- 0566 906139 – email : a.faelli@unionecomunicollinemetallifere.it